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Quesito: Nei ponteggi è obbligatoria l'istallazione di teli/reti sulla facciata degli stessi?

Risposta: La materia relativa ai ponteggi è disciplinata dal Decreto Legislativo 81/2008 s.m. e i.. In particoalre, all'art. 122 (Ponteggi ed opere provvisionali), il Decreto impone che nei lavori in quota debbano essere adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precuzioni tali da eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3.

Premesso ciò, in relazione al quesito posto circa l'obbligo di impiego di teli/reti, c'è da precisare che l'art. 129, al comma 3, impone solo l'uso, in corrisponenza ai luoghi di transito o stazionamento, ed in prossimità del solaio di copertura del piano terreno, di un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiale dall'alto.

Lo stesso comma 3 precisa che la suddetta protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Inoltre, il Decreto Legislativo 81/2008 s.m. e i. all'Allegato XIX (Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi) al punto 2 (Verifica durante l'uso dei ponteggi metallici fissi) impone di controllare, qualora siano stati montati (evento quindi non obbligatorio) sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature, che sia stato redatto apposito calcolo in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il poteggio è montato.

Tuttavia, l'Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) al punto 2.2 (Difesa contro le polveri) impone che, nei lavori che danno luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il Datore di Lavoro adotti provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Inoltre, l'art. 114 (Protezione dei posti di lavoro), impone che nei lavori che possono dar luogo a priezione di schegge devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa delle persone direttamente addette ai lavori e a difesa di quelle che sostano e transitano nelle vicinanze.

Conclusioni: Sebbene il D.Lgs. 81/08 s.m. e i. imponga l'uso della sola mantovana (qualora non sia possibile interdire l'area sottostante il ponteggio), c'è da tenere in conto la problematica reltiva alla produzione di polveri e schegge per le quali occorre adottare provvedimenti atti da un lato a impedirne o ridurne lo sviluppo e la diffusione e dall'altro atti a proteggere le persone. L'uso di acqua durante le demolizioni (qualora le emssioni non siano eccessive) può essere un efficace sistema di abbattimento e di contenimento della diffusione di polveri.
Nel caso di zone limitate oggetto di demolizione, si può pensare di utilizzare sistemi di aspirazione o di fare dei confinamenti limitati solo a quelle zone. In caso estremo può essere necessario utilizzare teli/reti per tutta la facciata. Nel caso di uso di teli parziale o totale è obbligatorio la verifica progettuale.


 

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